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Disoccupazione rimpatriati

A partire dal 1° gennaio 2025, l'indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati non sarà più disponibile.

 

Questa misura, precedentemente erogata dall'INPS ai cittadini italiani che avevano lavorato all'estero e successivamente perso il lavoro, è stata abolita con la Legge di Bilancio 2025.

Fino al 31 dicembre 2024, i lavoratori rimpatriati potevano beneficiare di un'indennità di disoccupazione per un massimo di 180 giorni, a condizione di:

  • Essere rimpatriati entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • Aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dal rimpatrio.

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Con l'entrata in vigore della nuova normativa, queste disposizioni non sono più applicabili per le cessazioni del rapporto di lavoro avvenute a partire dal 1° gennaio 2025.

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Per informazioni aggiornate sulle prestazioni di disoccupazione attualmente disponibili, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell'INPS o di rivolgersi a un patronato per assistenza personalizzata.

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Per approfondire l'argomento, è possibile visionare il seguente video:

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